La Legge n.24 del 08.03.2017 – Legge Gelli Bianco – recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ha introdotto una riforma della responsabilità sanitaria.
Tale legge definisce la normativa di riferimento per tutelare gli assistiti dal rischio sanitario e dalla condotta dei medici e di tutto il personale sanitario, sia in strutture sanitarie pubbliche che private.
Responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie
Difatti viene disciplinata in modo uniforme la responsabilità delle Strutture sanitarie, indipendentemente sia dalla natura pubblica/privata che dalla modalità con cui il sanitario opera all’interno della stessa. Il rapporto di lavoro tra medico e Struttura è del tutto irrilevante sotto il profilo della responsabilità della Struttura Sanitaria verso il paziente, in quanto il fondamento è l’art.1228 c.c. che disciplina la responsabilità contrattuale.
Per ottenere il risarcimento in tema di responsabilità contrattuale, il paziente deve fornire la prova del nesso causale tra la lesione subita e la condotta del medico e quest’ultimo dovrà provare invece l’esatto adempimento o comunque l’esistenza di un evento imprevedibile e inevitabile. Così confermato da una recente pronuncia della Cassazione n.10050/2022 Sez. III : “in ambito medico sanitario mentre è onere del creditore della prestazione sanitaria provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento o l’insorgenza della situazione patologica e la condotta del sanitario, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio è, invece, onere della parte debitrice (il sanitario e la struttura in cui egli opera) provare la causa imprevedibile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione”
D’altro canto, la normativa evidenzia una duplice disciplina di responsabilità del medico: colui che opera a qualunque titolo, es. dipendente, libera professione, nell’ambito della Struttura sanitaria risponde ai sensi dell’art.2043 c.c. quindi in via extracontrattuale; il medico che opera al di fuori della Struttura sanitaria, es. nel proprio studio professionale risponde ai sensi della normativa che disciplina la responsabilità contrattuale. Con la conseguenza che ai due regimi di responsabilità si applicano dei termini prescrizionali differenti entro i quali occorre agire per chiedere il risarcimento: extracontrattuale 5 anni e contrattuale 10 anni.
Le novità della legge Gelli Bianco nella professione sanitaria
La Legge Gelli Bianco ha introdotto importanti novità nella professione sanitaria. In particolare, la legge ha introdotto l’obbligo per il personale sanitario di adottare le buone pratiche clinico assistenziali riconosciute a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire la massima qualità delle cure e prevenire eventuali errori medici. La Legge Gelli ha infatti previsto l’obbligo di sottoporsi a percorsi di formazione continua, al fine di aggiornare le proprie competenze e conoscenze. Inoltre, la legge ha introdotto l’obbligo di informazione nei confronti del paziente, promuovendo una maggiore trasparenza e consapevolezza delle cure a cui si sta sottoponendo. In questo modo, la Legge Gelli ha apportato importanti novità nella professione sanitaria, promuovendo la cultura della sicurezza e della qualità delle cure.
Le buone pratiche clinico assistenziali
L’obbligo di adottare le buone pratiche clinico assistenziali riconosciute a livello nazionale e internazionale significa che i medici e gli infermieri sono tenuti a seguire linee guida e protocolli basati sulle evidenze scientifiche, al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti. In questo modo, la Legge Gelli rappresenta un importante strumento per migliorare la qualità dei servizi sanitari e prevenire eventuali errori medici.
Legge Gelli-Bianco: cosa è rimasto come prima
La Legge Gelli-Bianco ha introdotto importanti novità in merito alla gestione del rischio sanitario e alla responsabilità del personale sanitario. Tuttavia, ci sono aspetti che sono rimasti invariati. Ad esempio, la gestione del rischio sanitario è un aspetto che rimane centrale, con la necessità di adottare misure preventive per ridurre il rischio di eventuali danni ai pazienti.
Legge Gelli-Bianco: causa di non punibilità penale
La Legge Gelli sulla responsabilità medica prevede alcune cause di non responsabilità penale per il personale sanitario in caso di errore medico. Ad esempio, non è considerato responsabile il medico che ha agito in base alle linee guida cliniche riconosciute a livello internazionale. Inoltre, il personale sanitario non è considerato responsabile se l’errore è stato causato da circostanze imprevedibili o da fattori esterni alla sua volontà, come ad esempio una situazione di emergenza o l’utilizzo di tecnologie non ancora completamente testate. Tuttavia, è importante sottolineare che queste cause di non responsabilità penale non escludono la possibilità che il personale sanitario sia considerato civilmente responsabile per i danni subiti dal paziente.
Il diritto all’accesso alle cartelle cliniche
L’entrata in vigore della legge ha apportato importanti novità in merito all’accesso alle cartelle cliniche dei pazienti. Infatti, la legge ha introdotto il diritto per il paziente di accedere in modo facile e veloce alla propria cartella clinica, al fine di garantire una maggiore trasparenza e consapevolezza delle cure a cui si sta sottoponendo. Il medico ha pertanto l’obbligo di compilare la cartella clinica in modo completo e accurato. L’accesso alle cartelle cliniche consente ai pazienti di monitorare il proprio percorso di cura e di valutare la qualità delle cure ricevute. L’accesso alle cartelle cliniche rappresenta un importante strumento per prevenire eventuali errori medici e per promuovere una cultura della sicurezza delle cure.
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